Onorevoli Colleghi! - L'istituzione della famiglia, definita dalla Costituzione (articolo 29) «società naturale fondata sul matrimonio», va tutelata, soprattutto in questo particolare momento storico in cui i valori di riferimento sono messi frequentemente in discussione.
      L'espressione «società naturale» sta semplicemente a indicare che la Costituzione dà per scontato l'impulso dell'uomo alla formazione della famiglia, aggregazione sociale che lo Stato non potrebbe legittimamente precludere né ostacolare, proprio perché si tratta di una meta «naturale» e spontanea del vivere umano.
      Il senso del dispositivo costituzionale è quello di fare del matrimonio la base dell'unione familiare, con la conseguenza che può considerarsi legittima solo la famiglia fondata sul matrimonio.
      Difendere e sostenere la famiglia significa automaticamente tutelare la maternità, proteggere i minori, favorire l'assistenza agli anziani e ai soggetti più deboli della società.
      Ecco quindi che si sente la necessità di una legge che istituisca una Commissione con compiti precisi di indirizzo e di controllo sulla concreta attuazione di tali princìpi costituzionali. Tale Commissione, da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 1), è composta da venticinque membri che durano in carica tre anni.
      I membri sono nominati, con decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, il Ministro della solidarietà sociale e il Ministro della giustizia.
      Il Presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri fra i membri della stessa Commissione, mentre per il vice presidente e il segretario della Commissione è prevista

 

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l'elezione con voto segreto a maggioranza dei voti validamente espressi dalla Commissione, in un'unica votazione, nella prima seduta.
      L'articolo 2 prevede le diverse competenze della Commissione, che, fra l'altro, deve rappresentare la struttura di supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'espletamento delle attività volte a valorizzare il ruolo della famiglia. Deve assistere il Presidente del Consiglio dei ministri nel coordinamento delle amministrazioni statali e locali chiamate a realizzare normative e progetti, nazionali e locali, per favorire la centralità della famiglia.
      La segreteria della Commissione svolge l'attività in collaborazione con i dipartimenti e gli uffici del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 3). Il personale assegnato alla segreteria è quello della Presidenza del Consiglio dei ministri.
      Per lo svolgimento delle proprie attività la Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro, eventualmente con la partecipazione di esperti e di consulenti i quali non hanno diritto a percepire alcun compenso o indennità (articolo 4).
      L'articolo 5 prevede l'impegno della Commissione a predisporre annualmente una relazione al Presidente del Consiglio dei ministri con l'illustrazione dell'attività svolta. Tale relazione può essere trasmessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
      A maggioranza assoluta dei suoi membri la Commissione adotta il proprio regolamento interno (articolo 6).
      L'articolo 7 e l'articolo 8 prevedono, rispettivamente, il termine per la costituzione della Commissione - che è di tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge - e gli oneri che derivano dall'attuazione della legge medesima.
 

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